Ordinanza n. 228 del 1991

 

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ORDINANZA N. 228

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 4, lett. a, b, c, d e 5 della legge 24 febbraio 1990 (recte: 14 febbraio 1990), n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi) promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Paolo iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Chiaraluce Umberto;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di una controversia tra i mezzadri Umberto e Alfredo Chiaraluce e il concedente Paolo Mennuni circa il preteso diritto dei primi alla conversione del rapporto in affitto, il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 15 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del "combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente abbia dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mezzadrile, la conversione del contratto in affitto, richiesta dal mezzadro, abbia luogo senza il consenso del concedente stesso ove non sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lett. a, b, c, d, della legge medesima, nonché impongono al concedente l'onere di documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione",

che, a giudizio del tribunale remittente, le condizioni cui l'art. 4 subordina l'esclusione del diritto del mezzadro alla conversione del rapporto in affitto, per un verso, "rilevano poco o nulla in ordine all'accertamento dell'adeguato apporto richiesto al concedente" secondo la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, di guisa che la norma impugnata "sembra urtare contro i medesimi principi costituzionali richiamati da tale sentenza", per altro verso, essendo richieste congiuntamente, rendono impossibile opporsi con successo alla conversione; inoltre, l'onere accollato al concedente di documentare la regolare tenuta della contabilità contrasterebbe col diritto di difesa, atteso che, "per quanto riguarda il libretto colonico, la legge (artt. 2161 e 2162 cod. civ.) non prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di decadenza per impugnarne le risultanze";

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti gli appellanti Chiaraluce chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che la medesima questione, già sollevata dallo stesso giudice con analoga ordinanza in data 3 maggio 1990, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 531 del 1990;

che la nuova ordinanza non aggiunge argomenti tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.